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Diritto Condominiale

Competenze dello Studio

Diritto Condominiale

Diritto del Lavoro
Lo Studio legale si occupa con grande attenzione delle problematiche condominiali, argomento che viene trattato quotidianamente nei Tribunali e materia spesso di grande conflittualità.
Dalla presenza all'assemblea condominiale alle delibere, dall'analisi dei bilanci alla verifica della regolare convocazione e della presenza dei necessari "quorum" costitutivi e deliberativi, lo studio offre la più ampia consulenza ed assistenza, sia in via giudiziale che stragiudiziale.
In particolare a seguito del covid-19 e delle varie problematiche relative alle maggioranze ed alla convocazione delle assemblee da remoto.
Lo Studio è in prima linea sul tema dell'ecobonus al 110%.
L'Avvocato Federico Bocchini è componente della Commissione Locazione e Condominio del Consiglio dell'Ordine degli avvocati ed è stato membro del Progetto Locazione e Condominio.
 
E' stato, inoltre, relatore in diversi Convegni su tale tema approfondendo le tematiche maggiormente dibattute e più contrastate visto il grande numero di interventi giurisprudenziali che si susseguono in materia.
 
 

F.A.Q. - Domande frequenti in tema di condominio
 

Quando é regolarmente costituita un'assemblea ?
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, oltre l'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno una giornata solare, quindi le due convocazioni devono essere in due giorni diverse. L'avviso deve essere portato a conoscenza di tutti i condomini almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
E' possibile delegare un Avvocato in assemblea ?
Certamente è possibile delegare un avvocato, in modo che il legale possa rappresentare al meglio le ragioni del condomino.
Chi può impugnare la delibera dell'assemblea ?
Contro le deliberazioni assembleari contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto, può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla dalla data per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.