Assegnazione immobile al coniuge nel Contratto di Locazione: a chi spetta pagare?
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Pagamento dei Canoni di Locazione e degli Oneri Condominiali
È fondamentale distinguere il rapporto verso il locatore dal rapporto interno tra i coniugi.
• Rapporto con il Locatore: A seguito della successione nel contratto, l'unico soggetto obbligato a corrispondere il canone di locazione e gli oneri accessori al locatore è il coniuge assegnatario, in quanto divenuto l'unico conduttore. Il locatore, in caso di morosità, potrà agire legalmente (ad esempio con uno sfratto) solo nei confronti del coniuge assegnatario.
• Rapporto tra i Coniugi: Gli accordi di separazione o la sentenza di divorzio possono stabilire che l'onere economico del canone di locazione sia posto, in tutto o in parte, a carico del coniuge non assegnatario. Questo avviene frequentemente come forma di adempimento dell'obbligo di mantenimento verso i figli e/o verso il coniuge economicamente più debole. In questo caso, si parla di "contributo casa", che costituisce una componente dell'assegno di mantenimento.
• Tale obbligo, tuttavia, ha valore solo tra i coniugi e non modifica la titolarità del rapporto di locazione verso il locatore.
- Regolamentazione Preventiva tra i Coniugi
I coniugi non possono regolamentare preventivamente a chi spetterà la successione nel contratto di locazione. Tale decisione è di competenza esclusiva del giudice al momento della crisi coniugale e viene presa nell'esclusivo interesse della prole.
Tuttavia, i coniugi possono stipulare accordi (anche prematrimoniali, con i limiti già discussi in precedenza) per disciplinare i loro rapporti economici interni. Potrebbero, ad esempio, pattuire che, qualora la casa familiare (in locazione) venga assegnata a uno di loro, l'altro si farà carico del pagamento del canone come parte dei suoi obblighi di mantenimento. Un simile accordo sarebbe valido in quanto regola le modalità di contribuzione economica tra le parti, senza interferire con i poteri del giudice o con i diritti del terzo locatore.
