Occupazione senza titolo e liberazione immobile
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Occupazione senza titolo e liberazione immobile
OCCUPAZIONE SENZA TITOLO E LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE
In tema di occupazione senza titolo di immobile, la mancanza di un contratto di locazione regolarmente stipulato e registrato, come previsto dall'art. 1, comma 4 della L. n. 431/1998 e dall'art. 1, comma 346 della L. n. 311/2004, determina la nullità assoluta del rapporto locativo, con conseguente qualificazione dell'occupazione come senza titolo. In tale ipotesi, il proprietario ha diritto all'immediato rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno, che si presume in re ipsa per la perdita della disponibilità e dell'utilità del bene, quantificabile con riferimento al valore locativo, anche sulla base di canoni di contratti analoghi. La domanda di restituzione delle somme versate dall'occupante senza titolo è invece rigettata se quest'ultimo non è in grado di restituire il godimento ricevuto. Infine, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite secondo le vigenti tariffe professionali.
