Cessione del contratto di locazione di ramo di azienda - cedente e cessionario rimangono coobligati
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Cessione di ramo di azienda
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Cessione del contratto di locazione di ramo di azienda - cedente e cessionario rimangono coobligati
In tema di cessione del contratto di locazione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392/1978, il cedente è obbligato in via sussidiaria nei confronti del locatore per le obbligazioni contrattuali non adempiute dal cessionario, con un beneficium ordinis che impone la preventiva messa in mora del cessionario. In caso di plurime cessioni a catena senza il consenso del locatore, tutti i cedenti intermedi sono co-obbligati solidali nei confronti del locatore, in assenza di specifiche limitazioni normative, in virtù della presunzione di solidarietà ex art. 1294 c.c. La disciplina dell'art. 2560 c.c. sui debiti dell'azienda ceduta non si applica ai debiti derivanti da posizioni contrattuali non ancora definite, che seguono la sorte del contratto e transitano con esso. La cessione del contratto si perfeziona con la semplice comunicazione al locatore, senza necessità del suo consenso, e il cessionario subentra integralmente nella posizione giuridica del cedente, assumendo tutte le obbligazioni contrattuali, anche quelle non ancora adempiute. Il pagamento mediante bonifico bancario si perfeziona solo con l'effettivo accredito sul conto del creditore e non con la mera disposizione dell'ordine di bonifico; pertanto, la prova del pagamento richiede la quietanza del creditore o l'effettivo incasso, non essendo sufficiente la sola attestazione bancaria dell'ordine eseguito.
Cass. Civ., Sez. 3, N. 13901 del 20-05-2024
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Avv. Federico Bocchini
