albergo o locanda - attività ricettive
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La sentenza riguarda una pronuncia della Corte di Appello di Roma che analizza la validità di un regolamento condominiale che vieta l'uso degli appartamenti per attività commerciali, inclusa l'attività di affittacamere. La sentenza sottolinea che il divieto di destinare le abitazioni a 'albergo e locanda' si estende anche all'attività di 'casa vacanza', in quanto entrambe rientrano nella stessa fattispecie giuridica. Viene confermata la natura contrattuale del regolamento condominiale, vincolante per i condomini.
In materia di regolamento condominiale, il singolo condominio è legittimato ad agire in giudizio per la tutela dei diritti che investono l'interesse collettivo del condominio, anche senza il consenso degli altri condomini. Il divieto di destinare le unità immobiliari a determinate attività commerciali, come previsto dal regolamento condominiale, si estende anche all'attività di "casa vacanza", in quanto assimilabile alle attività di "albergo" e "locanda", vietate dal regolamento stesso. La violazione di tali disposizioni comporta l'obbligo di cessare l'attività abusiva e, in caso di accoglimento parziale dell'appello, le spese di lite devono essere compensate in parte, seguendo il principio della soccombenza.
Corte di Appello di Roma, Sentenza n.7846 del 9 dicembre 2024
